• Published On: 11 Ottobre 2021

    Roma, 09/10/2021 Spett.le Garante, le previsioni che il Governo ha adottato all’art.9 del Dl n. 139/21, in materia di protezione dei dati personali, incidono sul Codice della Privacy, integrando una grave e palese violazione del diritto alla riservatezza dei cittadini. Una violazione talmente pregnante da sostanziarne un vero e proprio irrimediabile svuotamento. Il predetto articolo, infatti, introduce nel D. lgs. n. 196/03 all’art. 2-ter un nuovo comma 1-bis, a mente del quale il trattamento dei dati personali da parte di una PA ricompresa nell’elenco di seguito riportato è sempre consentito se necessario per l’adempimento di un compito svolto nel pubblico interesse o per l’esercizio di pubblici poteri a essa attribuiti. Fin qui, il dettato normativo rispetta il diritto UE. Dove invece la norma esorbita in modo inammissibile, in violazione del diritto UE e del principio costituzionale di legalità dell’azione amministrativa, è nel seguito, ove si legge: “La finalità del trattamento, se non espressamente prevista da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento, è indicata dall’amministrazione, dalla società a controllo pubblico in coerenza al compito svolto o al potere esercitato, assicurando adeguata pubblicità all’identità del titolare del trattamento, alle finalità del trattamento e fornendo ogni altra informazione necessaria ad assicurare un trattamento corretto […]

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