- All
- Ambiente bene comune
- Articoli
- Assemblee
- ASSEMBLEE
- CAMPAGNE
- Cibo bene comune
- Comitato Rodotà
- COMMISSIONE DU.PRE
- Comunicati stampa
- CONTENUTI
- Cooperativa Delfino
- Costituzione bene comune
- Digital Commons
- Dipartimento Giuridico
- DUPRE
- Ecoalfabetizzazione
- ENERGIA BENE COMUNE
- Forum
- Informazione Bene Comune
- Legge beni comuni
- ORGANIZZAZIONI
- Osservatorio permanente sulla legalità costituzionale
- Pagine Intranet
- Rassegna stampa
- Rete dei Beni Comuni
- Salute bene comune
- Sapere bene comune
- Scuola Bene Comune
- SINTESI TRAMANDARE
- Tramandare
- Video
Roma, 09/10/2021 Spett.le Garante, le previsioni che il Governo ha adottato all’art.9 del Dl n. 139/21, in materia di protezione dei dati personali, incidono sul Codice della Privacy, integrando una grave e palese violazione del diritto alla riservatezza dei cittadini. Una violazione talmente pregnante da sostanziarne un vero e proprio irrimediabile svuotamento. Il predetto articolo, infatti, introduce nel D. lgs. n. 196/03 all’art. 2-ter un nuovo comma 1-bis, a mente del quale il trattamento dei dati personali da parte di una PA ricompresa nell’elenco di seguito riportato è sempre consentito se necessario per l’adempimento di un compito svolto nel pubblico interesse o per l’esercizio di pubblici poteri a essa attribuiti. Fin qui, il dettato normativo rispetta il diritto UE. Dove invece la norma esorbita in modo inammissibile, in violazione del diritto UE e del principio costituzionale di legalità dell’azione amministrativa, è nel seguito, ove si legge: “La finalità del trattamento, se non espressamente prevista da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento, è indicata dall’amministrazione, dalla società a controllo pubblico in coerenza al compito svolto o al potere esercitato, assicurando adeguata pubblicità all’identità del titolare del trattamento, alle finalità del trattamento e fornendo ogni altra informazione necessaria ad assicurare un trattamento corretto […]