Per Ippocrate, da secoli “prevenire è meglio che curare”. Per il giudice di Torino oggi è meglio far pagare 17 mila euro di spese giudiziarie ai genitori di Frossasco che proteggono i loro figli, anziché farne spendere 35 mila ai colossi della gig economy per rimuovere un rischio potenziale. Storia quasi incredibile di un processo-pilota su una super antenna piazzata davanti alle aule
L’analisi di Ugo Mattei
La causa della scuola di Frossasco − un’antenna di 25 metri davanti alle aule, di cui abbiamo scritto otto giorni fa − pareva particolarmente promettente per la totale assenza di estremismo dalle sue richieste. Lungi da atteggiamenti neo-luddisti preconcetti, essa non si rivolgeva direttamente alla questione del 5G, ma la sua forza stava nell’essere da un lato più ampia e dall’altro più circoscritta. Più ampia perché riguardava in generale il problema dell’inquinamento elettromagnetico e del suo impatto sulla salute umana. Più circoscritta perché si limitava a pretendere che le scuole, frequentate per molte ore ogni giorno da bambini e ragazzi in piena crescita, fossero protette, nei confronti dell’elettromagnetismo, come delle vere e proprie oasi che il diritto difende, nell’interesse della specie, in quanto luoghi in cui crescono e si sviluppano i giovani umani. Quale è il senso di trattare, come fa la legge vigente, le scuole e gli ospedali nello stesso modo? All’ospedale si resta per un tempo circoscritto, nell’ambito di un episodio possibile ma non necessario della vita (più spesso adulta o anziana). A scuola ci si deve andare sempre, obbligatoriamente ed in fase di crescita.
Le Generazioni Future dovevano perciò ottenere un rimedio giuridico permanente per fare delle scuole un luogo in cui il rischio da inquinamento elettromagnetico fosse per sempre ad un livello “As Low As Reasonably Achievable” (minimizzare l’esposizione al rischio quanto più sia possibile), secondo lo standard ALARA della fisica sanitaria. Esso informa il cosiddetto principio di precauzione oggi contenuto nell’Art. 190 del Trattato di Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) che è fonte di legge primaria in Italia.
In effetti, sono sempre più numerosi gli studi che sostengono la particolare nocività lungolatente (ossia che non si manifesta per molti anni) dell’elettromagnetismo nei confronti di organismi in crescita ad esso esposti per lunghe ore al giorno (cfr. La memoria dei medici ISDE Ferdinando Laghi e Agostino di Ciaula, che fa riferimento a decine di pubblicazioni internazionali recenti: può essere richiesta scrivendo a comitatorodota@gmail.com). Decine solo le pubblicazioni in sede accademica internazionale che in questi ultimi anni hanno minato le “certezze scientifiche” sull’innocuità delle onde elettromagnetiche non ionizzanti in assenza di un loro impatto termico. Mentre infatti la scienza dominante ritiene l’elettromagnetismo dannoso solo nella misura in cui riscaldi i tessuti del corpo umano, una diversa impostazione dimostra che la dannosità prescinde da questo epifenomeno. A Frossasco, insomma, sembravano essere presenti le condizioni ideali per chiedere al giudice cautelare di applicare a tutela delle generazioni future il principio di precauzione in modo circoscritto e particolarmente ragionevole.
Il principio di precauzione, emerso nel dibattito internazionale a partire dagli anni Settanta del secolo scorso, riguarda infatti il trattamento giuridico da riservarsi a prodotti o tecnologie innovative sul cui impatto di lungo periodo per la salute umana non si abbia (o possa aversi) certezza. A differenza del principio di prevenzione, tanto antico da esser fatto risalire ad Ippocrate − per cui prevenire è meglio che curare − che si applica in presenza della certezza di un danno, quello di precauzione governa l’incertezza scientifica dello stesso.
Nel diritto il principio di precauzione viene accolto per disciplinare casi in cui la scienza non riesca ad escludere con certezza la nocività dell’innovazione in virtù di correnti di pensiero, anche non maggioritarie, ma tuttavia serie e fondate scientificamente, capaci di introdurre dubbi circa la innocuità (o quanto meno accettabilità) dell’impatto sulla salute o sull’ambiente. In questi casi la prudenza (e oggi sopratutto l’Art. 190 del TFUE) richiedono di attenersi al principio di precauzione per scongiurare rischi potenzialmente assai gravi. Per intenderci, se tale principio fosse stato applicato in materia di Eternit prodotto in tempi in cui non c’era certezza sulla nocività dell’amianto, cinquant’anni dopo non dovremmo gestire una tragedia come il mesotelioma pleurico a Casale Monferrato, con migliaia di decessi dopo dolorosissima malattia.
Il principio di precauzione informa ad esempio i protocolli di immisioni di nuovi farmaci o di vaccini; e dovrebbe riguardare anche prodotti come le sementi Ogm, le nuove tecnologie, o in generale gli effetti dell’elettromagnetismo o di altri fattori inquinanti. È ovvio che solo un tale principio, fortemente cautelativo, è idoneo a garantire la salute pubblica. E tanti disastri del passato (altro esempio: il Ddt) si sarebbero potuti scongiurare dandone una corretta applicazione. È altrettanto ovvio che un tale principio − proprio perché, a differenza di quello di prevenzione, riguarda un rischio e non una certezza − va maneggiato con cautela perché potenzialmente può inibire ogni innovazione di prodotto o di processo. Di qui la sua declinazione scientifica sotto l’acronimo ALARA, per cui può essere accettabile ridurre i rischi al più basso livello ragionevolmente raggiungibile.
Di qui − sopratutto dal punto di vista dello sviluppo di un diritto coerente con gli interessi delle generazioni future − la necessità di dare contenuto giurisprudenziale al principio di precauzione, nell’ambito della ragionevole discussione su casi concreti: secondo lo stile della riflessione giuridica più colta ed avanzata, ma anche secondo i dettami dell’antica sapienza giuridica. In una parola, il principio di precauzione probabilmente non può utilizzarsi per eliminare tout court ogni innovazione della tecnologia della comunicazione, ma deve servire per ritagliare un regime giuridico particolarmente protettivo per alcune oasi di sviluppo dei cuccioli della specie umana.
A Frossasco con 35 mila euro − tanto abbiamo dimostrato costasse spostare il palo in luogo idoneo (il locale cimitero) − si sarebbe potuto evitare ogni rischio. Probabilmente il prezzo di qualche coffee break a Google! Purtroppo − ed in modo quasi incredibile per chi non conosca come possono ragionare burocraticamente i magistrati − il giudice Ludovico Sburlati non solo ha respinto il ricorso delle Generazioni Future e dei genitori ma ha usato le spese giudiziali come una clava, condannandoli a complessivi 17 mila euro di spese giudiziarie per un procedimento durato poco più di un mese!
Egli − probabilmente al fine di liberarsi più in fretta possibile di uno scomodo ed innovativo dossier che mette in discussione la fede incrollabile nel progresso smart del “sistema Torino” (di cui purtroppo la magistratura non è la prima volta che mostra di esser parte) − ha nominato un ingegnere come consulente tecnico d’ufficio. Ignorando la lunga perizia medica presentata dalle Generazioni Future per dimostrare i problemi specifici relativi ad un sito deputato alla crescita dei fanciulli, il consulente tecnico si è limitato a constatare che i livelli di inquinamento elettromagnetico misurati in situ dall’Arpa (Agenzia regionale deputata ai controlli ambientali) rispettavano i limiti di cui al Dpcm del 2003 (che regola la materia sulla base di una Legge del 2001 con cui si equiparano scuole ed ospedali).
Eppure, le Generazioni Future rifiutando il tentativo di conciliazione di rito, in quanto l’esito non formalizzato in una servitù nel proprio interesse non poteva dare alcuna garanzia per il futuro, avevano ben chiarito che ad esser messi in discussione ai sensi del principio di precauzione erano proprio quei parametri di tollerabilità contenuti nel Dpcm! Il problema non era che questa o quell’antenna presente ora rispettasse i vecchi parametri. Occorreva piuttosto trovare il modo di garantire per sempre la scuola come oasi per la crescita libera da elettromagnetismo possibilmente rischioso per organismi in crescita anche nel rispetto degli standard attualmente vigenti. Lo spostamento del palo (che in futuro di antenne di ogni tipo potrebbe ospitarne decine) era la sola misura ragionevole coerente con la precauzione. Non è andata così.
https://www.italialibera.online/2020/12/inquinamento-elettromagnetico-e.html?m=1