• Published On: 4 Novembre 2022

    Nessuna particolare reazione aveva sortito, da parte della stampa e dell‘opinione pubblica “progressista” di questo Paese, l’approvazione, avvenuta il 31 marzo scorso, ad opera della Camera, di un disegno di legge (n. 2574: QUI; p. 5), che subordinava a una serie di durissime condizioni la possibilità per i responsabili di reati ostativi di fruire – al di là dei casi di “collaborazione con la giustizia” – dell’assegnazione a lavori esterni, di permessi premio e di misure alternative alla detenzione. Tali condizioni, forse formalmente in grado di soddisfare la duplice ed irrituale richiesta della Corte Costituzionale al Parlamento di intervenire prima di una sua pronuncia (qui la prima; qui la seconda), apparivano, già allora, sostanzialmente idonee a rendere pressoché impossibile l’estensione dei suddetti benefici. Ebbene, è facile sottolineare che proprio quelle condizioni sono state testualmente riprodotte nell!articolo 1 del decreto legge n. 162, adottato dal Governo Meloni il 31 ottobre 2022 (QUI). Forse è proprio per quest’imbarazzante “coincidenza”, e per l’esigenza di farla passare inosservata che si spiega il fatto che l’ “opposizione” si sia concentrata essenzialmente sull’articolo 5 del decreto in questione – e cioè, sulla norma “anti-rave” – invocandone a gran voce il ritiro. Ora, non c’è dubbio che quest‘ultima norma, oltre ad essere un capolavoro di […]